SCHEMA-TIPO
DI CONVENZIONE TRA UNITA' SANITARIE LOCALI ED ENTI, SOCIETA'
   COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO  COMUNITA'  TERAPEUTICHE
   PER SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
                             SCHEMA-TIPO
 
DI CONVENZIONE TRA UNITA' SANITARIE LOCALI ED ENTI, SOCIETA'
   COOPERATIVE  O  ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO COMUNITA' TERAPEUTICHE
   PER SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
  Tra l'unita' sanitaria locale.. ........................   con sede
in..  ........    via ..................................... n.  .....
rappresentata dal sig...  ..........................................
nella qualita' di.. ................................................
e.. ................................................................
(denominazione dell'ente, cooperativa, o associazione) in
persona del sig...  ................................................
..  ..............................   che interviene nel presente atto
per conto della propria sede operativa di.. ........................
iscritta all'albo degli enti ausiliari predisposto dalla regione
..  ................................................................
ai sensi dell'art. 116 del testo unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di   tossicodipendenza
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309,
 
                              Premesso:
   che  la  suddetta  sede  operativa  svolge  la  propria  attivita'
perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute  fisica  o
psichica   dei   soggetti   dipendenti  da  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, con modalita' di intervento conformi alle norme di  legge
regolamentari   e   di  indirizzo  sia  statali  che  regionali,  con
esclusione dei programmi farmacologici sostitutivi;
   che l'attivita' di cui trattasi e' svolta dalla sede operativa  in
forma  residenziale  o  in forma semiresidenziale per almeno otto ore
giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali;
   che la sede operativa si avvale di personale con  professionalita'
e   consistenza   numerica  adeguata  per  lo  svolgimento  di  detta
attivita', nel rispetto dei  requisiti  prescritti  per  l'iscrizione
all'albo regionale;
   che  la  sede  operativa ha a disposizione locali rispondenti alle
norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai  fini
della iscrizione nell'albo predetto;
   che da parte dell'unita' sanitaria locale e' stata
accertata, con provvedimento adottato dal ..........................
in data ..................................    la sussistenza di tutti
i   presupposti  di  strutturazione  e  funzionalita'  necessari  per
l'attuazione  dei   programmi   di   trattamento   degli   stati   di
tossicodipendenza ed e' stata conseguentemente autorizzata la stipula
della presente convenzione;
   tutto cio' premesso;
  Si conviene e si stipula quanto segue:
                               Art. 1.
                             Ammissione
  La  valutazione  sull'opportunita'  dell'ammissione  al trattamento
nella sede operativa e' svolta congiuntamente  dall'unita'  sanitaria
locale  di  residenza del soggetto, tramite il SERT, e la stessa sede
operativa.
  Per esigenze  terapeutiche  il  soggetto  puo'  essere  trasferito,
presso  altra  sede  operativa  dello  stesso  ente,  associazione  o
cooperativa,  purche'   anch'essa   convenzionata,   prioritariamente
nell'ambito   della   regione   di   residenza   del   soggetto.  Del
trasferimento e' data immediata comunicazione al SERT  di  residenza,
il  quale,  ove  non  l'approvi,  deve  darne  motivata comunicazione
scritta alla sede operativa entro dieci giorni; nel  caso  di  omessa
contestazione  da  parte  del  SERT  entro  il  termine  previsto, il
trasferimento deve ritenersi convalidato. La  comunicazione  al  SERT
non  e'  necessaria  quando  si  tratti di trasferimento presso altra
struttura residenziale o semiresidenziale a disposizione  della  sede
operativa,   effettuato   nell'ambito  di  un  programma  o  percorso
terapeutico   predeterminato   che   contempli    espressamente    il
trasferimento.
  Nel   caso   in   cui  il  soggetto  tossicodipendente  si  rivolga
direttamente  alla  sede   operativa,   questa   provvede   a   darne
comunicazione scritta, con la massima tempestivita', e comunque entro
venti  giorni  al  SERT  di  residenza  del  soggetto  stesso ai fini
dell'approvazione dell'inserimento e della formulazione del programma
terapeutico. La retta, comunque, non puo' avere decorrenza  anteriore
alla data della ricevuta comunicazione.
  Qualora   il   SERT  non  approvi  l'inserimento  ne  da'  motivata
comunicazione  scritta  alla  sede  operativa;  in  caso  di  mancata
risposta  entro  quindici  giorni  dalla  data  della  comunicazione,
l'ammissione deve ritenersi comunque convalidata.
  L'ammissione alla sede operativa  e'  subordinata  all'assenso  del
soggetto,  che  deve  essere  informato sugli obiettivi del programma
riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede  il
rispetto.  Nel  caso  in  cui  il soggetto sia minorenne l'assenso e'
espresso da chi esercita la relativa potesta' familiare.